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Studio Tecnico Geometra Antonio Milo

Geom. Antonio Milo

Viale Raffello, 11

80040 - Cercola (NA)

Tel/Fax 0813411845 e-mail: antoniomilo@virgilio.it

Italia

AGIBILITA'

Ai sensi del Titolo III del Dpr n. 380/01 smi e articolo 1, commi 219, 220 e 221 della Lr n.16/14 

Il soggetto titolare del permesso di costruire o soggetto che ha presentato denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività, o i loro successori o aventi causa sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, con riferimento ai seguenti interventi:

  • nuove costruzioni;
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni indicate.

Per opere edilizie ancora in corso di esecuzione può essere richiesto il certificato di agibilità parziale anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione o per singole unità immobiliari qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni.
Per l'iter procedurale del certificato di agibilità va applicata la disciplina di cui all'articolo 25 Dpr n.380/01 smi e articolo 1, commi 220 e 221 della Lr n.16/14.
Per le costruzioni edificate prima del 1934 non occorre richiedere, né rilasciare il certificato di agibilità, purché ultimate prima dell'entrata in vigore del RD n.1265/34 smi.

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